Il licenziamento disciplinare è una misura messa in atto dal datore di lavoro, col fine di allontanare un dipendente che non ha rispettato i contratti collettivi o i doveri stabiliti per legge. Il licenziamento disciplinare può avvenire per diverse ragioni, che sottolineano la legittimità di questa decisione, nel caso in cui il dipendente adotti comportamenti inappropriati, che ne giustifichino il licenziamento.
Come avviene il licenziamento disciplinare e perché la misura è giustificata
Il licenziamento disciplinare può avvenire, principalmente, per due ragioni:
- La presenza di una giusta causa: un motivo valido, che rende legittima l’intenzione del datore di lavoro d’interrompere il rapporto, per un’impossibilità oggettiva, in quanto il dipendente ha compiuto azioni volte a cancellare in maniera irreversibile, la fiducia necessaria per continuare il rapporto. In questo caso, il preavviso di licenziamento non è necessario, ossia non occorre concedere al dipendente il tempo previsto per legge, prima di porre fine al rapporto lavorativo. E’ chiaro che i motivi del licenziamento debbano essere davvero gravi, per rendere la misura legittima
- La presenza di un giustificato motivo soggettivo: il licenziamento, in questo caso, non comprende motivazioni estremamente gravi, come ad esempio il furto, ma è giustificato dalla ripetizione di atteggiamenti nocivi, che il datore di lavoro ha contestato a più riprese, senza ottenere alcun successo, ossia senza scaturire nel dipendente, una modifica dei comportamenti inappropriati. In questo caso, però, il licenziamento non può essere “in tronco“, ma il datore di lavoro dovrà rispettare le tempistiche stabilite dai contratti collettivi
Il licenziamento disciplinare è una misura cautelativa, per difendersi dai dipendenti che non rispettano i termini del contratto collettivo e aziendale, oltre che i propri doveri lavorativi. Il procedimento è regolato dalla legge, per cui è reso effettivo e legittimo, solo in presenza di determinate condizioni.
Il licenziamento disciplinare, per essere considerato valido, deve essere comunicato al dipendente in forma scritta, attraverso la compilazione di un atto che spieghi al dipendente, le ragioni principali, ossia le motivazioni che giustifichino la decisione e legittimano l’attuazione del provvedimento. Il licenziamento disciplinare è una misura unilaterale, che in presenza delle giuste motivazioni, non richiede l’approvazione del lavoratore, che può comunque decidere, in caso di disaccordo, di contestare il provvedimento.
Come avviene la contestazione del licenziamento disciplinare: le modalità a disposizione del lavoratore
Il procedimento disciplinare è un diritto del datore di lavoro, in presenza delle giuste motivazioni. Le modalità di esecuzione sono stabilite dallo Statuto dei Lavoratori, che indica la procedura corretta. Tuttavia, la legge offre al lavoratore la possibilità di difendersi dalla misura, richiedendone la revoca, in presenza di contestazioni non reali, che il dipendente può far cadere, dimostrandone la mancata veridicità. In questo caso, del resto, il datore non solo dovrà riassumere il dipendente, ma sarà obbligato a risarcirlo.
Il dipendente ha la possibilità di rispondere al provvedimento, non oltre i sessanta giorni, a partire dalla consegna della comunicazione scritta. E’ chiaro, che il lavoratore potrà chiedere la revoca, solo se riesce a dimostrare concretamente, che il licenziamento si fonda su basi non reali. Entro questo termine, il dipendente dovrà comunicare attraverso una raccomandata, la decisione di contestare il provvedimento e depositare le motivazioni presso il Tribunale, oltre che presentare al datore le proprie richieste e compiere un tentativo di conciliazione, che dovrà essere presentato presso gli sportelli della Direzione provinciale del Lavoro.Il rispetto dei tempi previsti dalla legge è fondamentale, per accettare la richiesta di ricorso, ma una decisione in merito spetterà al giudice, che attraverso lo studio della documentazione e l’ascolto delle reciproche motivazioni, dovrà pronunciarsi sulla legittimità ( o meno) del ricorso.
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