Art 173 cds: cosa dice riguardo all’uso di lenti alla guida?

In base al decreto legislativo del “Nuovo codice della strada” del 30 aprile del 1992 n. 285 si hanno 147 articoli che regolano le norme di circolazione su strada. Di questi alcuni sono esclusivamente riferiti ai neopatentati, come l’articolo 173 sull’uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.

Cosa prevede l’articolo 173

Per l’uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida è previsto che, in base all’articolo 173 del “Nuovo codice della strada” del 1992, confermato nel 2003 con l’introduzione della patente a punti, il titolare della patente di guida, al quale nel caso di un precedente rilascio o rinnovo dell documento valido sia stato chiesto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, è obbligato a usare questi ultimi come ausilio alla vista mentre guida la propria vettura.

Al secondo punto, poi, l’articolo 173 prevede che al conducente sia vietato utilizzare apparecchi radiotelefonici durante la guida. Si tratta di tutti quegli strumenti che possono rischiare di far distrarre il guidatore mentre conduce la propria auto, come le cuffie sonore. Unica eccezione è quella dei conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi, tutelati dall’articolo 138 comma 11, e di polizia, oltre a tutti i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi di strade, autostrade e al trasporto di persone in conto terzi.

Al posto delle cuffie, che isolano eccessivamente il conducente distraendolo, è al contrario consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolari, ma solo nel caso in cui l’autista abbia normali e buone facoltà uditive da entrambe le orecchie per cui non sia necessario l’utilizzo delle mani che potranno rimanere ferme sul volante per non distrarsi e perdere la traiettoria della carreggiata.

Infine, secondo l’articolo 173 chiunque violi le disposizioni prescritte dal comma 1 sarà soggetto a una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma che va da un minimo di 80 euro a un massimo di 323 euro.

E ancora, chiunque invece violi le disposizioni previste dal comma 2 sarà soggetto alla sanzione amministrativa per cui gli sarà richiesto di pagare una somma di denaro compresa tra un minimo di 160 euro e un massimo di 646 euro. In più, a questa si aggiunge una sanzione amministrativa accessoria che prevede la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi nel caso in cui il soggetto abbia compiuto un’ulteriore violazione nel corso di due anni.

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