Sono molti gli articoli del codice stradale. Tra questi ce ne sono anche alcuni interamente ed esclusivamente dedicati ai neopatentati, verso cui è rivolta la maggior attenzione legislativa e a cui, in cambio, è richiesta la stessa premura alla guida.
Uno di questi ultimi è l’articolo 117 dedicato alla “Limitazioni alla guida”, articolo che fa parte del “Nuovo codice della strada”, decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 con successive modificazioni.
La prima norma del codice della strada, infatti, risale alla legge del 20 marzo 1865, la numero 2248 che stabiliva le prime regole sulla velocità e sul corretto comportamento per i conducenti dei veicoli a trazione animale. In seguito, dopo l’inizio della diffusione e dell’utilizzo delle biciclette, sono state introdotte nuove norme, con le prime targhe veicolari italiane e la legge del 16 dicembre 1897, la numero 540 che introduceva l’obbligo di dotare i velocipedi di una targa comunale.
Durante il ventennio fascista il decreto del 2 dicembre 1928 n. 3179 ha introdotto il sistema che conosciamo oggi, ossia quello delle targhe automobilistiche con le sigle delle province che sostituivano i precedenti numeri rossi. A seguire, è arrivato il decreto dell’8 dicembre 1933 n. 1740.
Infine, nel secondo dopoguerra italiano, precisamente nel 1959, è entrato il Testo Unico sulla circolazione stradale costituito da 147 articoli cui se ne sommavano altri 607 relativi all’annesso regolamento rimasto in vigore sino al 1992 con l’emanazione del nuovo codice, quello del 30 aprile 1992 n. 285 modificato il 27 giugno 2003 con la legge n. 151 e convertito nella legge n. 214 in data 1º agosto 2003, con l’ultima modifica dell’introduzione della patente a punti.
Cosa prevede l’articolo 117
Tra le norme elencate dall’articolo 117, c’è il limite di velocità previsto per i neopatentati: questi ultimi, infatti, per i tre anni successivi al conseguimento della patente non possono superare i 100 km/h in autostrada e i 90 km/h in strada extraurbana.
Inoltre, i titolari della patente B nel primo anno non possono guidare autoveicoli con una potenza specifica superiore a 55 kW/t, e nel caso di veicoli di categoria M1 non superiore a 70 kW. Limitazioni, queste ultime, che però non vengono applicate ai veicoli utilizzati per le persone invalide: l’unico requisito richiesto è che i soggetti siano a bordo dell’auto.
Nel caso in cui il conducente violi queste norme, l’articolo 117 stabilisce una sanzione amministrativa per cui il soggetto dovrà pagare una somma che va da un minimo di 165 euro a un massimo di 661 euro. A questo si somma la sospensione di validità della patente da due a otto mesi secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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