Il subaffitto, meglio definito con il termine sublocazione, è una condizione che si verifica quando un inquilino affitta a una terza persona un immobile o parte di esso, come una stanza. Il contratto di subaffitto è del tutto indipendente dal contratto stipulato tra proprietario e inquilino (cioè non inficia il loro accordo) e in Italia può essere stipulato, a patto però che vi siano le condizioni legittime, come stabilito dalle regolamentazioni legislative, in modo particolare nell’articolo n°1594 del Codice Civile. L’inquilino può, quindi, praticare il subaffitto, ma non può per alcuna ragione, cedere il contratto di locazione a terzi.
Contratto di subaffitto: quando è possibile e cosa stabilisce la legge al riguardo
La legge è molto chiara: il contratto di subaffitto è possibile per un periodo provvisorio, a patto che sia fatto un uso consentito e sia stipulato nel rispetto della normativa vigente. La legge del 9 dicembre n°431 del 1998 in materia di locazione, oltre l’impossibilità di cedere il contratto a terzi, afferma che la formula del subaffitto totale, ossia di un intero immobile, non può essere attuata senza il consenso del proprietario. In poche parole, per rendere legittimo un contratto di subaffitto totale, è necessario che nel contratto di locazione, in precedenza stipulato tra locatore e inquilino, sia presenta la clausola che autorizza il subaffitto totale.
Senza la presenza di questo importante elemento, l’inquilino compie un illecito nel stipulare questa tipologia di contratto. Un contratto di locazione parziale, invece, non è soggetto a questa condizione e può essere stipulato dall’inquilino, che deve provvedere a comunicare l’inizio del contratto al locatore.
Il contratto di sublocazione può avere una durata limitata ed è una delle soluzioni più ricercate dagli studenti fuori sede, dai professionisti o da individui che hanno necessità di utilizzare l’immobile o una stanza di esso, per periodi di tempo definiti come alcuni mesi, giorni o settimane.
- Il contratto di subaffitto, oltre a rispettare le condizioni descritte, per essere valido deve:
- Essere accompagnato dal contratto di locazione tra proprietario e inquilino
- Dimostrare l’adesione del proprietario alla sublocazione
- Indicare i dati della persona in subaffitto, il periodo di permanenza e la cifra versata
- Dichiarare la volontà del subaffittuario di non voler cedere a sua volta ad altri l’immobile
Affitti sempre più onerosi possono portare molti inquilini a decidere di subaffittare una porzione di casa a persone estranee al nucleo familiare. In questo caso, occorre l’autorizzazione del proprietario di casa, che deve esprimere il consenso nel contratto di locazione. Il subaffitto totale di un immobile, ossia la cessione del contratto di locazione a terzi, non può avvenire senza che questa possibilità sia menzionata.
Una sublocazione parziale, infatti, lascia libero l’inquilino di agire, previa consenso del locatore. Se il locatore vuole opporsi alla pratica di sublocazione dell’inquilino deve comunicare la sua opposizione entro 30 giorni e chiederne lo sfratto, in presenza di motivi validi. La sublocazione è, quindi, legittima, a patto che se ne rispettino le condizioni stabilite dalla legge.
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