Frontalini balconi: regole e spese nei condomini

I frontalini dei balconi rappresentano uno degli elementi più discussi nella gestione condominiale, sia per quanto riguarda la manutenzione che per la ripartizione delle spese. Comprendere chi è responsabile della loro cura e quali sono le regole da seguire è fondamentale per evitare controversie tra condomini e per garantire la sicurezza dell’edificio.

Cosa sono i frontalini e a cosa servono

Il frontalino del balcone è la fascia verticale che riveste e protegge la parte inferiore del piano di calpestio, quella visibile dalla strada. Realizzati generalmente in cemento armato, PVC, marmo e resina, svolgono una duplice funzione: da un lato proteggono la struttura del balcone dagli agenti atmosferici, dall’altro contribuiscono all’aspetto estetico della facciata dell’edificio condominiale.

La giurisprudenza italiana ha più volte affrontato la questione della natura giuridica dei frontalini, stabilendo criteri precisi per determinare se questi elementi appartengano alla sfera condominiale o alla proprietà privata del singolo condomino. La distinzione è tutt’altro che teorica, poiché da essa dipende chi deve sostenere le spese di manutenzione e ripristino.

Frontalini: beni comuni o proprietà esclusiva?

La Corte di Cassazione ha chiarito con numerose sentenze che i frontalini possono essere considerati parti comuni dell’edificio quando svolgono una funzione decorativa ed estetica rispetto alla facciata. In particolare, la sentenza n. 27413/2018 ha stabilito che gli elementi decorativi del balcone, inclusi i frontalini, se contribuiscono al decoro architettonico dell’edificio inserendosi nel suo prospetto, costituiscono parti comuni ai sensi dell’articolo 1117 del codice civile.

Viceversa, quando i frontalini hanno una funzione meramente protettiva del piano di calpestio, senza apportare un contributo estetico significativo alla facciata, possono essere considerati di proprietà esclusiva del condomino proprietario dell’unità immobiliare. Per determinare la natura del frontalino è spesso necessaria una valutazione tecnica che consideri le caratteristiche architettoniche dell’edificio e la funzione prevalente dell’elemento.

Come si ripartiscono le spese di manutenzione

La ripartizione delle spese per la manutenzione dei frontalini segue il principio generale stabilito dall’articolo 1123 del codice civile. Quando i frontalini sono considerati parti comuni perché dotati di funzione decorativa, le spese di riparazione e manutenzione ricadono su tutti i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà di ciascuno.

Questo significa che anche i condomini che non possiedono balconi, o quelli i cui balconi affacciano su lati diversi dell’edificio, sono tenuti a contribuire alle spese se i frontalini oggetto dell’intervento hanno una funzione estetica per l’intera facciata. La logica alla base di questa regola è che il decoro architettonico dell’edificio costituisce un valore condiviso da tutti i proprietari, indipendentemente dalla posizione della singola unità immobiliare.
Nel caso in cui i frontalini siano invece considerati di proprietà esclusiva, le spese gravano unicamente sul proprietario del balcone interessato dall’intervento, senza coinvolgere gli altri condomini.

Chi decide gli interventi sui frontalini

L’amministratore di condominio riveste un ruolo centrale nella gestione degli interventi sui frontalini. In caso di situazioni di emergenza, come frontalini pericolanti che potrebbero causare danni a persone o cose, l’amministratore ha il potere e il dovere di disporre immediatamente i lavori di messa in sicurezza dei frontalini senza attendere l’approvazione dell’assemblea, come previsto dall’articolo 1135 del codice civile per i lavori urgenti.

Per interventi di manutenzione straordinaria non urgenti, invece, è necessaria una delibera assembleare. L’assemblea dei condomini deve approvare il preventivo dei lavori con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile: in prima convocazione serve la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, mentre in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Responsabilità e sicurezza

La responsabilità per eventuali danni causati dalla caduta di frontalini o parti di essi ricade sull’amministratore del condominio quando questi elementi sono considerati parti comuni. L’amministratore ha infatti l’obbligo di vigilare sullo stato di conservazione delle parti comuni e di intervenire tempestivamente quando sussistono situazioni di pericolo.

La giurisprudenza è chiara nel ritenere che la mancata manutenzione, nonché il ritardo nell’esecuzione di interventi necessari, possono comportare responsabilità sia civile che penale per l’amministratore. Per questo motivo è fondamentale che i controlli periodici sullo stato dei frontalini vengano effettuati regolarmente, inserendoli nel piano di manutenzione ordinaria dell’edificio.

La gestione corretta dei frontalini richiede quindi una collaborazione attiva tra amministratore, condomini e professionisti specializzati, nel rispetto delle normative vigenti e con l’obiettivo primario di garantire la sicurezza dell’edificio e delle persone.

Articoli correlati: