Codice tributo 1992: cos’è, a cosa si riferisce, utilizzo

A quale delle imposte si riferisce il Codice Tributo 1992? L’imposta integra gli interessi sul ravvedimento imposte sostitutive regolamentati dagli art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997, ris. n. 109e del 22/05/2007. Come avviene per il resto delle altre stringhe numeriche anche il Codice Tributo 1992 dovrà essere utilizzato all’interno del Modello F24 nella tipologia contribuente per imposte proprie.

Compilazione guidata del Modello F24

Il Codice Tributo 1992 dovrà essere riportato all’interno del Modello F24 in riferimento specifico all’imposta integra gli interessi sul ravvedimento imposte sostitutive, nella tipologia del contribuente per imposte proprie, sotto riferimento normativo decreto legislativo 472 del 18/12/1997 Art. 13, alla sezione ‘Erario’. All’interno del Modello F24 dovranno essere compilate le voci ‘Importo, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, il mese di riferimento’.

Nella sezione Erario, sotto la voce ‘Imposte dirette-Iva ritenute alla fonte altri tributi e interessi’ dovrà essere inserito il Codice Tributo 1992, il ‘rateazione/regione/prov./mese rif’, l’anno di riferimento, gli importi a debito
versati, gli importi a credito compensati, il codice ufficio e il codice atto non dovranno essere invece compilati. Allo voce ‘TOTALE A’ dovrà essere riportata la somma degli importi a debito indicati nella sezione Erario, alla voce ‘TOTALE B’ la somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario, non compilare se non sono presenti importi a credito, mentre la voce ‘ SALDO (A – B)’ dovrà essere indicato il saldo (TOTALE A – TOTALE B).

Quando utilizzare il Codice Tributo 1992

Il Codice Tributo 1992 dovrà essere utilizzato in caso di ravvedimento operoso, in riferimento alla disciplina della cedolare secca, ovvero il regime alternativo a quello ordinario grazie al quale il contribuente può avvalersi della tassazione dei redditi percepiti nell’arco dell’anno, sotto espresso riferimento alla locazione di un immobili a fine abitativo. La cedolare secca prevede un’aliquota fissata al 21% sui canoni, il 10% in presenza di un contratto a locazione di tipologia 3+2 a canone quindi concordato.

Annualmente il titolare dell’immobile dovrà versare una quota pari al 95% dell’imposta versata nell’arco dell’anno, sotto modalità di acconto, dove risultasse superiore della somma a 51,65 euro. L’acconto deve essere erogato nei confronti del Fisco, entro il termine posto al 16 giugno attraverso un’unica soluzione o sotto pagamento rateale in caso di importo superiore a 257,52 euro. In caso di rateizzazione dell’importo la prima rata dovrà essere versata dal contribuente entro il 16 giugno o entro il 16 luglio, sotto una maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse. La rata dovrà risultare pari al 40% dell’acconto totale, al 40% del 95%, mentre il restante ammontare al 60% dovrà essere versato al Fisco entro la data del 30 novembre.

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